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FAQ

Consulta le nostre FAQ sull’apprendistato,  troverai le risposte alle domande più frequenti rivolte ai nostri esperti. 

Qual è la normativa che regola il contratto di apprendistato professionalizzante? keyboard_arrow_right

Il contratto di apprendistato è stato oggetto di diversi interventi legislativi.

Gli ultimi, in ordine temporale, sono:

  • a livello nazionale:
    • il D. Lgs. 81/2015 ‘Decreto Riordino delle forme contrattuali ART. 41, 42, 44, 46, 47;
    • i Contratti collettivi nazionali di lavoro (CCNL) applicati nell’azienda che assume;
  • per la regione Emilia Romagna:
    • la Determinazione n. 6080 del 27/04/2018: procedure e modalità di controllo della frequenza degli apprendisti in coerenza alle DGR n. 220/2018 e DGR n. 1723/2016 e successivi aggiornamenti (che fissa le regole per la frequenza dei corsi per l’apprendistato professionalizzante per gli assunti dal 2/05/2018 e nel periodo dal 12/04/2017 al 1/05/2018);
    • la Delibera di GR n. 220 del 19/02/2018: offerta formativa pubblica per l’acquisizione di competenze di base e trasversali di cui all’art. 44, comma 3 del d.lgs 81/2015 (apprendistato professionalizzante);
    • la determinazione dirigenziale n. 17329 del 7/11/2016, che fissa le regole per la frequenza dei corsi per l’apprendistato professionalizzante per gli assunti fino all’11/04/2017.

Per ulteriori approfondimenti e per i testi integrali:
http://formazionelavoro.regione.emilia-romagna.it/apprendistato/approfondimenti/normativa-nazionale
http://formazionelavoro.regione.emilia-romagna.it/apprendistato/approfondimenti/delibere-e-accordi/disposizioni

Esistono altri tipi di apprendistato oltre al professionalizzante? keyboard_arrow_right

Sì sono tre, diversi per finalità, soggetti destinatari e profili normativi:

  • apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore;
  • apprendistato professionalizzante;
  • apprendistato di alta formazione e di ricerca.

Vengono descritti nel D.Lgs. 81/2015 ‘Decreto Riordino delle forme contrattuali agli articoli dal 41 al 47’.

http://formazionelavoro.regione.emilia-romagna.it/apprendistato/approfondimenti/normativa-nazionale

Quali sono le principali caratteristiche del contratto di apprendistato? keyboard_arrow_right

L’elemento caratterizzante dell’apprendistato è rappresentato dal fatto che il datore di lavoro è tenuto a fornire, come corrispettivo della prestazione lavorativa, non solo la retribuzione, ma anche la formazione necessaria all’acquisizione delle competenze professionali previste per la qualifica oggetto del contratto.

In cambio il datore di lavoro ha la possibilità di beneficiare di agevolazioni di tipo normativo, contributivo ed economico, mentre l’apprendista impara una professione con le tutele di un contratto di lavoro e della formazione.

Quanto dura la formazione? (vedi art. 44 D.Lgs. 81/2015) keyboard_arrow_right

Il contratto prevede due tipi di formazione da svolgere entrambe sotto la responsabilità del datore di lavoro.

La durata della prima, di tipo professionalizzante e da svolgere in azienda, dipende dagli accordi interconfederali e dai contratti collettivi nazionali applicati in azienda, e di norma è di 80 ore medie annue, per quasi tutti i tipi di contratto.

La seconda è regolata dalla regione sede dell’assunzione, per un monte ore complessivo non superiore a centoventi ore per la durata del triennio, tenuto conto del titolo di studio.

La regione comunica al datore di lavoro, entro quarantacinque giorni dalla comunicazione di assunzione, le modalità di svolgimento dell’offerta formativa pubblica, anche con riferimento alle sedi e al calendario delle attività previste.

La formazione d'aula è obbligatoria? keyboard_arrow_right

Sì, solo però nelle regioni che l’hanno regolamentata. In caso contrario è obbligatoria solo quella sul lavoro.

Se l'apprendista ha già svolto la formazione presso altre aziende ha dei crediti anche se la qualifica di assunzione era diversa? keyboard_arrow_right

Sì per quello che riguarda la Regione Emilia-Romagna la formazione d’aula frequentata e completata in passati periodi di apprendistato vale come credito anche se la qualifica di assunzione era diversa.

La formazione è uguale in tutta Italia? keyboard_arrow_right

Sì per quello che riguarda la formazione in azienda legata al CCNL (vedi quesito n. 4).

Per la formazione d’aula, fermo restando il tetto massimo delle 120 ore nel triennio come da decreto, dipende dai regolamenti delle singole regioni e dipende dal titolo di studio in possesso dell’apprendista all’atto dell’assunzione.